21 ottobre 2025 – NUOVE INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA NAUTICA DA DIPORTO -

documenti di riferimento:

Decreto 17 Settembre 2024 nr.133.

Circolare MIT prot.nr.1078 dd 17-01-2025

Circolare Serie Generale n.80/2009 – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Decreto 29 luglio 2008 , n. 146

 

INDICAZIONI PER LA NAVIGAZIONE

ENTRO LE 6 MIGLIA DALLA COSTA (caso per lo più di ns. interesse)

 

Con l’entrata in vigore del Decreto 17 settembre 2024, n. 133, sono state apportate varie modiche nel settore della nautica da diporto, tra cui le dotazioni di sicurezza per le barche. Le modifiche interessano per lo più la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

Le modifiche introdotte hanno mantenuto il principio che determinate dotazioni sono obbligatorie e necessarie in funzione della distanza dalla costa in cui ci si trova a navigare e, quelle personali, in funzione dei soggetti realmente presenti a bordo e non del numero massimo dei passeggeri trasportabili.

 

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

- Minimo 100 N (Newton) per navigazione entro 6 miglia dalla costa, uno per ogni persona presente a bordo ( e non più tanti quanti il numero massimo di persone trasportabili).

 

- Scadenza

I tempi di revisione e di scadenza, riportati nelle raccomandazioni del fabbricante, hanno decorrenza dalla data di produzione riportata sui prodotti.

Il diportista ha l’obbligo di acquisirle e di tenerle a bordo, procedendo, eventualmente, alla sostituzione dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che, secondo le raccomandazioni del fabbricante, sono scadute o il cui rinnovo è consigliato per vetustà.

Ad esempio alcuni produttori indicano una scadenza di 10 anni per i giubbotti di salvataggio in materiale espanso, altri di 15 anni. Quasi tutti indicano in 10 anni la durata massima degli autogonfiabili, soggetti a revisione obbligatoria ogni 2 anni.

 

- Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.

L’allegato V (articolo 54) del Decreto 17 Settembre 2024 nr.133 parla di “ navigazione notturna in solitario” come condizione per l’obbligo di indossare il salvagente.

 

- Le disposizioni relative all’obbligo di identificare i mezzi di salvataggio individuali, si applicano alle sole unità da diporto iscritte nei registri del diporto cartacei o registrate in ATCN.

Per i natanti da diporto non registrati, non sussistendo obblighi specifici, è facoltà del proprietario del natante marcare in modo indelebile o inamovibile i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza presenti a bordo.

 

TABELLA DEI SEGNALI VISIVI DIURNI E NOTTURNI (Colreg)

Obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

 

PALLONE NERO DI FONDA

obbligatorio per unità di lunghezza maggiore a 7m ormeggiate oltre i 300m dalla costa.

Vi è l’obbligo di mostrarlo una volta calata l’ancora a distanza maggiore di 300m dalla costa.

 

 

ESTINTORI

Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario.

Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come da tabella “Estintori” dell’allegato V (articolo 54) del Decreto 17 Settembre 2024 nr.133.

Allegato V decreto 133 del 17.9.24 nautica
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